Stand: September 2012

In numerose città tedesche sono state istituite zone ambientali, al fine di ridurre l’inquinamento da polveri sottili e biossido di azoto. Le zone ambientali vengono contrassegnate con un segnale stradale e un cartello addizionale. Il contrassegno dei veicoli con un bollino (applicato sul lato interno del parabrezza) nonché l’assegnazione del bollino ai veicoli sono stabiliti nel regolamento sul contrassegno dei veicoli a basso inquinamento (normativa sui contrassegni). Il bollino è valido in tutte le zone ambientali della Germania.
Una panoramica delle zone ambientali a traffico limitato in Germania viene fornita dall’Ufficio Federale per l’Ambiente (Umweltbundesamt) sul sito internet http://gis.uba.de.
Sono inoltre disponibili sui siti internet delle città interessate informazioni relative alle zone ambientali (dimensioni, eccezioni, servizi, indicazioni pratiche).
I gruppi di inquinanti si differenziano a seconda della quota di polveri sottili emesse dai veicoli e sono identificati da bollini di diverso colore:
Alle zone ambientali possono accedervi solo i veicoli contrassegnati con il rispettivo bollino. Deve pertanto applicare un bollino alla propria autovettura solo chi desidera transitare in una zona ambientale a traffico limitato. Il bollino non è invece necessario per entrare in Germania.
L’inserimento dei veicoli nel gruppo di inquinanti corrispondente avviene in maniera semplificata sulla base del § 6 della normativa sui contrassegni. Se dalla carta di circolazione non può essere evinta la classe Euro, si fa riferimento alla data di prima immatricolazione del veicolo. L’installazione in una vettura diesel di un sistema per la riduzione della massa di particolato, ad esempio di un filtro antiparticolato retrofit, "promuove" in genere il veicolo al gruppo di inquinanti superiore. L’avvenuta trasformazione del veicolo (stabilita nella normativa sui contrassegni) deve essere certificata dall'officina. I veicoli con propulsione senza motore a combustione (ad es. i veicoli elettrici) sono inseriti nel gruppo di inquinanti 4 e identificati da un bollino verde.
I bollini "Polveri sottili" sono disponibili presso le autorità d’immatricolazione o gli uffici competenti ai sensi della legislazione nazionale, nonché presso i centri riconosciuti incaricati dell’attuazione dei controlli dei gas di scarico (officine, stazioni di rifornimento con officina e organizzazioni di revisione, nonché Dekra e TÜV, eventualmente anche le rappresentanze all’estero di organizzazioni di revisione).
Il bollino "Polveri sottili" può essere ottenuto presentando la carta di circolazione a uno degli uffici sopraccitati.
È altresì possibile, prima di recarsi nella regione di una zona ambientale, ordinare il bollino presso uno degli uffici menzionati. Una copia della carta di circolazione (generalmente senza asseverazione) può essere spedita per fax, e-mail (documento scannerizzato) o per posta. Il bollino viene inviato tramite posta. Se il bollino viene prelevato personalmente dagli uffici, ha un costo compreso tra i 5 e i 10 €, se viene spedito può avere un costo superiore, spese di spedizione comprese.
Sono ammesse deroghe all’obbligo del bollino "Polveri sottili" ai sensi del § 1 co. 2 e allegato 3 al § 2 co. 2 della normativa sui contrassegni. Non è consentito accedere ad una zona ambientale senza bollino o senza un'autorizzazione speciale (viene applicata una sanzione pecuniaria).
| Classe Euro | Gruppo inquinanti | Prima immatricolazione autovettura | Prima immatricolazione autocarro | Bollino |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | Diesel | |||
| Euro 1 o inferiore | 1 | antecedente al 01/01/1997 | antecedente al 01.10.1996 | nessuno |
| Euro 2 o Euro 1 con sistema per la riduzione della massa di particolato | 2 | dal 01/01/1997 al 31/12/2000 | dal 01/10/1996 al 30/09/2001 | rosso |
| Euro 3 o Euro 2 con sistema per la riduzione della massa di particolato | 3 | dal 01/01/2001 al 31/12/2005 | dal 01/10/2001 al 30/09/2006 | giallo |
| Euro 4 o Euro 3 con sistema per la riduzione della massa di particolato | 4 | dal 01/01/2006 | dal 01/10/2006 | verde |
| Benzina / Gas | Benzina / Gas | |||
| Euro 1 o inferiore (veicoli che non rientrano nel Gruppo 4) | 1 | antecedente al 01/01/1993 | antecedente al 01/01/1993 | nessuno |
| Euro 1 o superiore o allegato XXIII StVZO (Regolamento relativo alla messa in circolazione degli autoveicoli; in prosieguo: la “StVZO”) o equivalenti oppure 52ª ordinanza d’eccezione relativa alla StVZO. | 4 | dal 01.01.1993 | dal 01/01/1993 | verde |